La recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria (Sent. n. 1449/2026) interviene con autorevolezza nel dibattito sulla legittimità dei recuperi d’imposta in materia di Ricerca e Sviluppo. La decisione affronta la delicata distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, ponendo un argine procedurale fondamentale a tutela della certezza del diritto e della stabilità dei bilanci societari.

La riqualificazione del credito e il limite della “non spettanza”

Il contenzioso trae origine da un atto di recupero in cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la natura agevolabile di alcuni progetti, qualificandoli come “mera innovazione di processo” anziché attività di R&S. Tale riqualificazione ha indotto l’Ufficio a contestare l’inesistenza del credito, beneficiando così del termine di decadenza esteso a otto anni.

Tuttavia, i giudici reggini hanno ribadito che la contestazione sulla natura tecnico-giuridica dell’attività non può comportare la degradazione automatica del credito a “inesistente”. In assenza di artifici, fittizietà o prove che smentiscano l’effettiva documentazione del contribuente, la fattispecie deve essere ricondotta nell’alveo della non spettanza.

Implicazioni strategiche per la governance fiscale

La corretta qualificazione della contestazione determina ricadute determinanti sulla validità della pretesa tributaria:

  • Termini di decadenza ordinari: Qualora il credito sia qualificato come non spettante, l’azione di recupero deve rispettare i termini ordinari e non quello esteso di otto anni, pena l’annullamento dell’atto per intervenuta decadenza.
  • Onere probatorio a carico dell’Ufficio: I giudici rilevano che l’Ufficio deve dimostrare l’eventuale presenza di artifici o fittizietà per sostenere la tesi dell’inesistenza.
  • Inapplicabilità retroattiva dei parametri: Viene confermata l’illegittimità di un sindacato basato su standard valutativi ricavati ex post da parametri sopravvenuti rispetto al periodo di investimento.

In conclusione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite (Sent. n. 34419/2023), la pronuncia conferma che il dissenso interpretativo sulla qualificazione tecnico-giuridica dei progetti non legittima il Fisco a dilatare i tempi di accertamento.