Con la Legge di Bilancio 2024, il legislatore ha introdotto un’importante novità per il sistema imprenditoriale italiano: l’obbligo, a carico delle imprese, di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali. Si tratta di una misura che mira a rafforzare la resilienza del tessuto produttivo nazionale, trasferendo parte del rischio – fino ad oggi quasi esclusivamente gestito dallo Stato – anche al sistema privato.

La disposizione, già prevista nella legge n. 213/2023, è stata poi regolamentata attraverso il Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, che ne ha chiarito le modalità attuative. Il termine originario per mettersi in regola era fissato al 31 dicembre 2024, ma è stato prorogato al 31 marzo 2025 per la generalità delle imprese, e al 31 dicembre 2025 per quelle attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Chi riguarda l’obbligo assicurativo?

Sono tenute ad adempiere a questa nuova norma tutte le imprese con sede legale in Italia, così come le imprese estere dotate di una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Rientrano quindi sia i soggetti iscritti alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese, sia quelli iscritti nelle sezioni speciali.

Restano invece escluse le imprese agricole, che continuano a beneficiare della copertura offerta dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici.

Quali beni devono essere assicurati?

Le polizze devono coprire i beni materiali d’impresa, come definiti dall’articolo 2424 del Codice Civile. In particolare, l’obbligo riguarda:

  • Terreni e fabbricati

  • Impianti e macchinari

  • Attrezzature industriali e commerciali

Questa copertura si estende anche ai beni utilizzati dall’imprenditore in forza di contratti di leasing, locazione o comodato, a condizione che non siano già coperti da altra polizza equivalente. Sono esclusi i beni immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie.

Che tipo di eventi devono essere coperti?

La polizza obbligatoria deve prevedere la copertura di danni direttamente causati da eventi catastrofici e calamità naturali verificatisi sul territorio italiano. Tra questi, il regolamento menziona espressamente:

  • Sismi

  • Frane

  • Alluvioni

  • Inondazioni ed esondazioni

Restano invece esclusi dalla copertura i danni conseguenti ad azioni umane (come atti dolosi o conflitti armati), così come quelli legati a inquinamento, eventi nucleari o terrorismo.

Come funzionano premi, franchigie e massimali?

Uno degli elementi più delicati è il calcolo del premio assicurativo, che deve essere proporzionato al rischio e al valore dei beni assicurati. La normativa prevede che le compagnie assicurative tengano conto, nella determinazione del premio, anche delle eventuali misure di prevenzione adottate dall’impresa.

È ammessa la presenza di uno scoperto, cioè una percentuale del danno che resta a carico dell’assicurato. Questo valore, per le imprese con beni assicurati fino a 30 milioni di euro, non può superare il 15% dell’importo indennizzabile. Oltre tale soglia, e per le grandi imprese, le condizioni possono essere definite liberamente dalle parti.

Anche i massimali – ovvero il limite massimo rimborsabile per sinistro – seguono una logica progressiva:

  • Fino a 1 milione di euro: il massimale coincide con la somma assicurata

  • Da 1 a 30 milioni: l’indennizzo massimo sarà pari al 70% del valore assicurato

  • Oltre i 30 milioni o per grandi imprese: libero accordo tra le parti

Cosa accade in caso di inadempimento?

Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo non saranno soggette a sanzioni immediate di tipo amministrativo, ma rischiano importanti limitazioni in termini di accesso a fondi pubblici. Il mancato adempimento potrà infatti essere valutato in sede di concessione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie, anche in occasione di futuri eventi calamitosi.

Più severo è invece il trattamento per le compagnie assicurative che rifiutino o eludano l’obbligo di contrarre: in questo caso, la sanzione amministrativa va da 100.000 a 500.000 euro.

Un nuovo paradigma nella gestione del rischio

L’introduzione dell’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali rappresenta un passaggio culturale prima ancora che normativo. Lo Stato sposta parte della responsabilità verso il settore privato, stimolando una maggiore consapevolezza rispetto alla gestione del rischio e alla tutela del patrimonio aziendale.

Per le imprese, si tratta di un adeguamento non solo necessario, ma anche utile per garantire continuità operativa e accesso pieno agli strumenti di supporto pubblico in caso di emergenza.

Lo Studio F&L Partners è a disposizione per supportare i propri Clienti nella verifica delle coperture assicurative esistenti, nella corretta individuazione dei beni soggetti all’obbligo e nella valutazione dei testi di polizza.